L’ opposizione con la quale si contesti che il titolo esecutivo notificato non sia in realtà tale deve essere qualificata come opposizione all’esecuzione e non come opposizione agli atti esecutivi.
Contestando la natura di titolo esecutivo all’atto notificato unitamente al precetto si contesta infatti il diritto del creditore di agire esecutivamente; tale diritto infatti viene individuato esclusivamente dal titolo esecutivo posto a fondamento della esecuzione intrapresa; a nulla rileva l’esistenza aliunde di un altro titolo esecutivo che consentirebbe comunque di iniziare un’esecuzione forzata se questo titolo non è stato in concreto azionato.
Se l’esecuzione forzata viene intrapresa sulla base di un titolo esecutivo che tale non è, essa non è legittima e non sussiste il diritto del creditore di agire esecutivamente.
La relativa contestazione pertanto concerne l’ an e non il quomodo dell’esecuzione.
Cassazione Civile sentenza n. 30409 del 27.10.2021
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