La polizza assicurativa rientra nel TAEG. Interessi vanno rideterminati in base ai tassi minimi dei BOT (Trib. Tivoli, sentenza 17 giugno 2020)
Quando l’indicatore del costo totale del credito (TAEG) applicato è superiore a quello indicato nel contratto, le Finanziarie non hanno diritto agli interessi ivi indicati. (Tribunale Tivoli, sentenza 17 giugno 2020 – testo in calce).
Sono da considerarsi nulle le clausole dei contratti di credito al consumo relative ai costi posti a carico del cliente che non siano stati inclusi in modo corretto nel TAEG (art. 125-bis, c. 6 TUB).
In tal caso, il mutuatario dovrà pagare solo gli interessi rideterminati in base ai tassi minimi dei BOT.
La vicenda
Il mutuatario proponeva innanzi al Tribunale di Tivoli opposizione ad un decreto ingiuntivo dell’importo di € 19.568,56 oltre interessi emesso a favore di una società finanziaria lamentando, tra l’altro, la scorretta indicazione del TAEG – tasso anno effettivo globale – (indicato nel 9,40%, ma applicato in misura superiore al 11,40%).
Si costituiva la Finanziaria chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il Tribunale nominava un CTU il quale accertava che il TAEG effettivamente applicato al contratto di finanziamento era è pari all’11,10% e, quindi, superiore a quello indicato nel contratto, pari al 9,40%.
In particolare dalla perizia svolta emergeva come la Finanziaria non avesse inserito nel calcolo del TAEG il premio assicurativo, sull’assunto del carattere formalmente facoltativo della polizza sottoscritta dal cliente.
Il Tribunale, sulla base della espletata CTU, ha ritenuto fondato il motivo di opposizione, costituito dalla deduzione della scorretta indicazione del TAEG applicato.
La motivazione
Il Tribunale ha osservato che “ in base alle norme sulla trasparenza bancaria gli intermediari finanziari devono indicare ai clienti, consumatori o no, il costo complessivo del finanziamento. attraverso l’inserimento nei contratti di un indicatore di costi, espresso con l’acronimo l’ISC o TAEG (quest’ultimo relativo al credito al consumo) (ex art. 125-bis TUB).
Laddove dunque l’ISC (o TAEG)indicato risulti scorretto ciò determina la nullità rispetto alla singola clausola e la rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dall’art. 117 e 125-bis del TUB. In tal caso occorre dunque che il CTU ricalcoli il piano di ammortamento,applicando il luogo del tasso concordato il tasso nominale minimo relativo ai BOT emessi nei 12 mesi anteriori alla conclusione del contratto”.
Nella fattispecie il Giudicante ha ritenuto che la polizza assicurativa non poteva essere considerata facoltativa. Invero essa era stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento e con durata coincidente con quella del del finanziamento, perciò risultava evidente il carattere di copertura del rischio di credito rispetto al capitale prestato. Ne consegue, ha affermato il Tribunale, che tale costo doveva necessariamente essere calcolato nella determinazione del TAEG e che la mancata inclusione comporta la dichiarazione della nullità rispetto alla singola clausola e l’applicazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT.
La decisione
Sulla base di detta motivazione, il Tribunale ha accolto l’opposizione e per l’effetto ha revocato il decreto ingiuntivo, riducendo la somma dovuta dal mutuatario alla finanziaria pagare da € 19.568,56 a Euro 9.586,05, oltre interessi.
Il principio sancito a chiare lettere dal Tribunale di Tivoli ha un rilievo di non poco conto nel contenzioso bancario, essendo numerosi i contratti in cui il TAEG reale è diverso da quello indicato nel contratto.
TRBUNALE DI TIVOLI, SENTENZA 17 GIUGNO 2020>> SCARICA IL PDF
Fonte : Altalex