Legge 3/2012

Legge 3/2012 – Sovraindebitamento

1.       Analizzare la situazione debitoria e patrimoniale;

2.       Quantificare le effettive esposizioni in relazione alle garanzie eventualmente prestate (ipoteche, pegni, fidejussioni);

3.       Studiare una strategia vantaggiosa nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge dalla volontà dell’interessato

4.       Rappresentare il Cliente nei rapporti e nelle trattative con i creditori;

5.       Recidere una relazione tecnica sullo stato di sovraindebitamento e sulla proposta di soluzione della crisi;

6.       Presentare al Giudice competenze un’istanza per la nomina dell’apposito Organico di Composizione della Crisi che dovrà assistere, per conto del Giudice stesso, il soggetto richiedente fino alla conclusione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, verificando l’idoneità della documentazione prodotta e la fondatezza della proposta formulata;

7.       Redigere il Piano del consumatore o il Piano di accordo con i debitori, da sottoporre al Giudice con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi.

 

È infatti possibile pianificare, posticipare, rateizzare, ridurre drasticamente o addirittura ANNULLARE le posizioni debitorie (anche quelle apparentemente meno gestibili, come quelle con il Fisco) avvalendosi di una Procedura Giudiziaria chiara ed efficace.