SOVRAINDEBITAMENTO
LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO
Una famiglia o un’ impresa può ritenersi sovraindebitata quando non riesce più a far fronte alle spese correnti e agli impegni finanziari assunti ed inizia ad accumulare ritardi sistematici nei pagamenti senza riuscire a trovare una soluzione nel breve periodo.
La maggior parte delle famiglie italiane si indebitano a causa del reddito medio del nucleo familiare che nella maggior parte dei casi non è sufficiente per vivere in maniera dignitosa e le spinge a contrarre finanziamenti e prestiti per far fronte ad eventi e imprevisti improvvisi, come la perdita del lavoro, la crisi economica, spese mediche ect.
Le ragioni del sovraindebitamento di aziende e piccole imprese sono strettamente legate alla crisi economica, alla difficoltà di accesso al credito, ai rapporti con le banche o all’ eccessiva imposizione fiscale Agenzia delle entrate, Iva e tributi non pagati.
Ai rischi del sovraindebitamento ne conseguono continui solleciti da parte dei creditori, segnalazioni del debito impagato on Centrale Rischi/Crif con impossibilità di accedere al credito, pignoramenti dei beni da parte del tribunale su richiesta dei creditori.
CHE COS’ E’ LA LEGGE 3/2012
La Legge 3/2012, detta anche legge salva suicidi, ha introdotto in Italia il Procedimento di Composizione della Crisi.
Si tratta di uno strumento certo e imparziale che permette di ripartire da zero, ottenendo la ristrutturazione e la cancellazione dei debiti pregressi.
La ratio della Legge è quella di permettere alle famiglie e alle imprese di pagare solo i debiti che possono pagare e di cancellare i rimanenti.
Quindi viene eliminato il principio della responsabilità patrimoniale perpetua del debitore – persona fisica – per i debiti assunti. In altre parole, il debitore ha il diritto, a certe condizioni, di non pagare i debiti che ha contratto e di liberarsene: un principio rivoluzionario.
La Legge 3/2012 permette alle famiglie e alle imprese indebitate di rivolgersi al Tribunale per chiedere al Giudice di poter cancellare i debiti che non riescono a pagare, attraverso una di queste tre soluzioni:
1 – ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
Con l’Accordo di Composizione della Crisi il debitore propone ai creditori un piano di pagamento con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. In questo Istituto rientrano i debiti contratti per attività d’impresa e l’accordo è raggiunto se sono favorevoli i creditori che rappresentano almeno il 60% del debito. L’accordo, infatti, mira a salvaguardare la continuità dell’attività d’impresa, attraverso un accordo con i creditori.
2 – PIANO DEL CONSUMATORE
Il debitore propone un piano di uscita dalla crisi che prevede il pagamento di un importo mensile sul conto corrente intestato al Tribunale per un periodo medio che va dai 5 ai 7 anni. Al termine del piano, i debiti che risulteranno impagati saranno cancellati. Il piano del consumatore è riservato esclusivamente a debiti contratti dal debitore – persona fisica – per ragioni legate al consumo e al mantenimento della famiglia. Non rientrano nell’Istituto i debiti contratti per attività d’impresa. Per la determinazione dell’importo della rata mensile gioca un ruolo essenziale l’esatta individuazione della soglia di povertà e la stima puntuale delle spese correnti necessarie al mantenimento del debitore e del suo eventuale nucleo familiare. La Legge, infatti, prevede che il soggetto possa mettere a disposizione della Procedura solo ed esclusivamente la parte di reddito eccedente le spese necessarie al proprio sostentamento e a quello della sua famiglia
3 – LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE
Con la liquidazione del patrimonio la persona sovraindebitata decide di mettere in vendita tutti i suoi beni, utilizzando il ricavato della vendita per pagare i debiti. L’Istituto si applica a qualunque tipologia di debito (sia ai debiti derivanti da attività d’impresa sia ai debiti derivanti da ragioni legate al consumo e al mantenimento della famiglia). La liquidazione del patrimonio non richiede il consenso dei creditori. Al termine della vendita dei beni il soggetto si libererà da tutti i debiti anche se il ricavato della vendita è inferiore ai debiti accumulati. La Procedura di liquidazione del patrimonio dura 4 anni. Decorso tale termine il debitore otterrà il beneficio dell’esdebitazione. La liquidazione del patrimonio rappresenta, ad oggi, uno degli strumenti più utilizzati dai debitori per risolvere il problema del sovraindebitamento.
L’ ITER DA SEGUIRE
- Analizzare la situazione debitoria e patrimoniale;
- Quantificare le effettive esposizioni in relazione alla garanzie
- Eventualmente prestate (ipoteche, pegni, fidejussioni);
- Studiare una strategia vantaggiosa nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge e dalla volontà dell’interessato;
- Rappresentare il cliente nei rapporti e nelle trattative con i creditori;
- Redigere una relazione tecnica sullo stato di sovraindebitamento e sulla proposta di soluzione della crisi:
- Presentare al Giudice competente un’istanza per la nomina dell’apposito Organismo di Composizione della Crisi che dovrà assistere, per conto del Giudice stesso, il soggetto richiedente fino alla conclusione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, verificando l’idoneità della documentazione prodotta e la fondatezza della proposta formulata;
- Redigere il Piano del consumatore o il Piano di accordo con i debitori, da sottoporre al Giudice con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi.